A cura dell’avv. Mattia Cornacchia – Il trattamento di fine rapporto (o liquidazione) è quanto viene pagato al dipendente che interrompe il proprio rapporto di lavoro subordinato.
La legge prevede che alla ex moglie, nel caso di divorzio, è riservata una parte del TFR dell’ex marito solo in alcuni casi:
- il rapporto di lavoro deve essere stato svolto prima del divorzio;
- alla moglie è stato riconosciuto dal giudice l’assegno divorzile da corrispondere periodicamente (quindi non spetta se l’assegno è stato corrisposto per intero in un’unica soluzione una tantum)
- la coppia deve aver divorziato;
- la moglie non deve essersi risposata.
La quota che la legge riserva alla ex moglie è, più o meno, del 40% dell’intera liquidazione.
Nel caso invece di semplice separazione (cessazione degli effetti civili del matrimonio), alla ex moglie non spetta alcuna quota di TFR dell’ex marito, ma questa potrà chiedere ed ottenere, in casi specifici, che venga ricalcolato l’assegno di mantenimento.