A cura dell’Avv. Mattia Cornacchia – Il “danno da vacanza rovinata” è un danno morale definito dal Codice del Turismo (D.Lvo n°79/11) è il pregiudizio arrecato al turista per non aver potuto godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere, svago o riposo senza soffrire il disagio psicofisico che accompagna la mancata realizzazione in tutto o in parte del programma previsto.
Questo danno è risarcibile al pari della perdita del bagaglio, del ritardo del volo aereo e di altri danni (che invece sono voci di danno autonome e non fanno parte del danno da vacanza rovinata).
Ricordiamo che sono previsti da parte dei tour operator dei veri e propri “obblighi informativi”, ferma restando la possibilità del turista di recedere dal contratto per giustificato motivo.
In caso di vacanza rovinata il turista deve presentare un reclamo al tour operator, anche tramite email o fax.
La richiesta di risarcimento, tuttavia, si prescrive in un anno dal rientro dalle vacanze, termine entro il quale sarà possibile adire il Tribunale competente per i danni derivanti dall’inesatto adempimento o inesatta esecuzione della prestazione, con diritto al risarcimento del danno in via equitativa.