A cura dell’avv. Mattia Cornacchia – Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Ordinanza n°9384/18 del 16.04.2018) ha stabilito che, anche senza aver mai incontrato la persona con la quale si è intrattenuto un rapporto via chat, l’iscrizione a un normale sito di incontri viola l’obbligo di fedeltà e pertanto viene meno il diritto al mantenimento in caso di separazione.
Tuttavia è bene precisare che il tradimento non è causa dell’addebito quando questo comportamento non è la causa bensì l’effetto del venir meno della comunione materiale e spirituale dei coniugi.
«La ricerca di relazioni extraconiugali tramite internet», scrive la Cassazione, è «circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia trai i coniugi e a provocare l’insorgere della crisi matrimoniale all’origine della separazione».